Legge Ordinaria n. 856 del 17/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1964 n. 249)
Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27
febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:
  "L'Amministrazione  ha  facolta'  di  collocare a proprie spese sui
mezzi  di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per
l'impostazione  della  corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo
di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
  L'Amministrazione  cura  il ritiro della corrispondenza ai punti di
fermata stabiliti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                               MORO - RUSSO - REALE -
                                                  COLOMBO - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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