Legge Ordinaria n. 961 del 07/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 23 ottobre 1964 n. 261)
Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello Stato e' autorizzata ad
investire  in  operazioni di mutui al personale le disponibilita' del
patrimonio  del  Fondo  pensioni  sussidi e quelle del patrimonio del
Fondo  di  garanzia  per  le  cessioni  anche oltre i limiti di somma
fissati  dalla  legge  15  dicembre  1949,  n. 965, ferma restando la
disposizione  contenuta  nel  terzo  comma  dell'articolo 1 del regio
decreto-legge  28  agosto  1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo
1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione
del  Fondo  di  garanzia  per le cessioni all'Opera di previdenza del
personale delle ferrovie dello Stato.
  Sui  detti  finanziamenti  verra'  corrisposto  al Fondo pensioni e
sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del
cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                           MORO - JERVOLINO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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