Legge Ordinaria n. 990 del 09/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1964 n. 265)
Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1 maggio 1941, n. 422, e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  e  il  secondo comma dell'art. 125 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
modificato  con  la  legge  1  maggio  1941,  n.  422, e con il regio
decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, sono sostituiti dal seguente:
  "Almeno  ogni  due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di
produzione,  a  cura  del  Ministero  della  sanita',  e' stabilita e
pubblicata  la  tariffa  di vendita dei medicinali, sentito il parere
della Federazione degli ordini dei farmacisti".
  Nel settimo comma dello stesso art. 125 le parole: "Il Ministro per
l'interno"  sono  sostituite  con  le  altre:  "Il  Ministro  per  la
sanita'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                             MORO - MARIOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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