Legge Ordinaria n. 1110 del 01/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 ottobre 1965 n. 248)
Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963,
n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro
rispettiva entrata in vigore, e' prorogata al 31 dicembre 1965.
  Alla  stessa  data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2
ottobre  1965  di  cui,  rispettivamente  agli  articoli  5  e  6 del
decreto-legge  23  dicembre  1964, n. 1356, convertito nella legge 19
febbraio 1965, n. 30.
 

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