Legge Ordinaria n. 116 del 01/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1965 n. 64)
Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio
finanziario  1965,  la  concessione del contributo all'Associazione o
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano.
  Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n.
1317,   e'  elevato  a  lire  25  milioni  a  partire  dall'esercizio
finanziario 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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