Legge Ordinaria n. 1169 del 07/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1965 n. 272)
Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre
che  nelle  localita' gia' indicate dall'articolo 345 del testo unico
approvato  con  regio  decreto  28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   qualora   ricorrano  particolari
esigenze,  puo'  costruire alloggi per la generalita' degli impiegati
anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - MANCINI

Visto,il Guardasigilli REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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