Legge Ordinaria n. 117 del 01/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1965 n. 64)
Norme per la riduzione da 30 a 28 anni del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  brigadieri,  i vice brigadieri ed i militari di truppa del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  del  Corpo della guardia di
finanza   e  del  Corpo  degli  agenti  di  custodia  possono  essere
autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di
eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                     MORO - TAVIANI -
TREMELLONI - REALE
- ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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