Legge Ordinaria n. 1170 del 12/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1965 n. 272)
Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  della  legge  25  gennaio  1962,  n.  24,  devono
intendersi  applicabili  anche  agli ufficiali in servizio permanente
nonche'  agli  ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato
servizio da sottufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                   MORO - ANDREOTTI -
TREMELLONI - TAVIANI
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)