Legge Ordinaria n. 1172 del 13/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1965 n. 272)
Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali,.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Durante  l'intero  periodo di frequenza del corso d'Accademia della
Guardia  di  finanza  agli  allievi provenienti dai sottufficiali del
Corpo  anzidetto  competono  gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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