Legge Ordinaria n. 1179 del 01/11/1965 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1965 n. 275)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
recante  norme  per l'incentivazione della attivita' edilizia, con le
seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Per  provvedere alla concessione di contributi in annualita' per
la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per
le  case  popolari,  dell'I.N.C.I.S.,  dell'I.S.E.S. e di cooperative
edilizie, nonche' degli enti, istituti e societa' di cui all'articolo
16  del  testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con
regio  decreto  28  aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni,
sono  autorizzati  limiti  di  impegno, ai sensi della legge 2 luglio
1949,  n.  408,  e  successive modificazioni, nella misura di lire un
miliardo  per  l'anno  finanziario  1965,  di  lire  tre  miliardi  e
cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo
e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "I  programmi di costruzione di cui all'articolo precedente, devono
essere  attuati  nell'ambito  dei piani di zona, di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.
  Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del
provveditore  regionale  alle  opere pubbliche, sentito il parere del
sindaco del Comune interessato, anche su aree:
    a)  comprese  nei  piani  di  zona  e  non  incluse nei programmi
comunali  di  utilizzo,  di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile
1962,  n.  167, purche' siano giu' dotate dei servizi indispensabili,
ovvero  la  loro  urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio,
ovvero,  infine,  i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro
spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;
    b)   non  comprese  nei  piani  di  zona,  quando  non  vi  siano
nell'ambito  di  detti  piani  aree urbanizzate e non sia prevista la
possibilita'  di  urbanizzazione nel successivo biennio, e sempre che
risulti  che  le  aree  prescelte  saranno dotate entro il successivo
biennio  dei  servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione
sia  conforme  alla  previsione  dei  piani  regolatori,  adottati od
approvati, o dei programmi di fabbricazione.
    Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano anche ai
programmi  di  edilizia  popolare  finanziati in virtu' di precedenti
leggi sulla edilizia economica e popolare".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonche' le Casse di
risparmio  ed  i  Monti  di credito su pegno di prima categoria, sono
autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie,
a  concedere  i  mutui  per l'attuazione, secondo le disposizioni del
presente  titolo,  di  un  programma  straordinario  per  favorire la
costruzione  e  l'acquisto  di  abitazioni  che  abbiano  i requisiti
previsti  dall'articolo  8,  sino  all'importo del 75 per cento della
spesa  necessaria  per  l'acquisizione  dell'area  e la realizzazione
della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.
  I  mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro
il  limite massimo del 23 per cento dello ammontare complessivo delle
operazioni  di  mutuo che si effettuino ai sensi del presente titolo,
sempre che trattasi di abitazioni gia' costruite che abbiano ottenuto
la  dichiarazione  di abitabilita' in data non anteriore al 1 gennaio
1964  o  in  corso  di costruzione alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  che  non  siano  state  oggetto  di  precedenti
alienazioni.
  I  mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla
costruzione.
  I  mutui  accordati  dagli  Istituti  di  cui  al  primo comma sono
garantiti  dallo  Stato  per il rimborso del capitale ed il pagamento
degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo.
  La  garanzia  dello  Stato,  nei limiti di cui al precedente comma,
diventera'    operante    entro    120   giorni   dalla   conclusione
dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente
ove l'Istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e
cio'  purche' l'Istituto stesso abbia iniziato detta esecuzione entro
un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
  Gli  eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su
apposito  capitolo  da  istituirsi  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'esercizio 1966 e successivi.
  La  garanzia dello Stato continuera' a sussistere, qualora, dopo la
stipulazione   del   contratto   condizionato  di  mutuo  ed  essendo
intervenute erogazioni da parte dell'Istituto mutuante, sopravvenisse
la perdita dei requisiti prescritti dal presente decreto.
  I  mutui  devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25
anni,  con  facolta'  di estinzione anticipata, e non possono gravare
sui  mutuatari,  per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e
vari  nonche'  spese accessorie in misura superiore al 5,50 per cento
annuo, oltre il rimborso del capitale.
  I mutui stessi possono essere concessi in contanti o in cartelle.
  I  mutui  in  contanti  vengono  stipulati  con le modalita' di cui
all'articolo  4, terzo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474. Gli
Istituti  sono  autorizzati  ad  emettere cartelle in corrispondenza,
oltre  che  del  capitale  mutuato,  della perdita che incontrino nel
relativo collocamento.
  I  mutui  in  cartelle  possono  essere  maggiorati,  rispetto alla
percentuale di cui al primo comma, degli importi occorrenti affinche'
il ricavo in contanti corrisponda a detta percentuale.
  I  mutuatari,  in  ogni  caso,  corrisponderanno  quanto  e' a loro
carico, giusta il precedente ottavo comma, sul ricavo in contanti".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Le  condizioni  relative  alla concessione ed erogazione dei mutui
sono  disciplinate  da  apposite  convenzioni da stipularsi, entro il
termine  di  30  giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
dal  Ministro  per  il  tesoro  di  concerto  con quello per i lavori
pubblici, con gli Istituti indicati nell'articolo 4.
  Il  Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici,  e'  autorizzato  a stipulare con gli Istituti anzidetti le
convenzioni che si rendessero necessarie dopo la conversione in legge
del presente decreto.
  Le  convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di
bollo e imposte di registro".
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Allo  scopo  di  porre  gli  Istituti  indicati nell'articolo 4 in
condizioni  di  limitare,  ai  sensi  del  predetto articolo, l'onere
totale  a  carico  dei  mutuatari,  il  Ministero dei lavori pubblici
corrisponde  agli  Istituti stessi un contributo pari alla differenza
tra   l'effettivo   costo   dell'operazione  e  l'onere  assunto  dai
mutuatari. Nel costo effettivo e' compresa, oltre alle voci di cui al
comma  ottavo  dell'articolo  4,  ove del caso, la provvigione per la
perdita  relativa  al collocamento delle cartelle. Il costo effettivo
dell'operazione  di  mutuo e' stabilito semestralmente, previo parere
del  Comitato  interministeriale  per il credito ed il risparmio, con
decreto  del  Ministro  per  il  tesoro, di concerto con quello per i
lavori pubblici.
  La   concessione  dei  contributi  e'  disposta,  con  decreto  del
provveditore   regionale   alle   opere   pubbliche,  competente  per
territorio,  ai  singoli  Istituti  sulla base dei contratti di mutuo
stipulati.
  Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908".
  All'articolo 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a)  alla  ripartizione,  territoriale e fra le categorie di cui al
successivo articolo 9, dei contributi previsti dal presente titolo".
  All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto
e  la  costruzione  di  abitazioni  aventi  le caratteristiche di cui
all'articolo  5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. E' consentita, per
ciascun  appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25
metri quadrati".
  Dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  "Il  Ministro per i lavori pubblici stabilira' con proprio decreto,
con  riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro
quadrato  o  per  metro cubo, degli alloggi da acquistare o costruire
con  i benefici del presente decreto, nonche' l'incidenza massima del
costo delle aree".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  abitazioni  sono  destinate  all'assegnazione o alla vendita a
favore  di cittadini italiani che abbiano la residenza nel Comune ove
gli  alloggi  sono  costruiti  e  non  siano  proprietari, nel Comune
stesso,  di  altra  abitazione.  Sono esclusi coloro che abbiano gia'
ottenuto,  a  qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri
alloggi,  costruiti  con  concorsi  o  contributi  dello Stato, delle
Regioni,  delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con i mutui
di  cui  alla  legge 10 agosto 1950, n. 715, nonche' coloro che siano
iscritti  nei  ruoli della Imposta complementare per un reddito netto
annuo tassabile a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore
a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro".
  L'ultimo comma e' soppresso.
  All'articolo 9, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  "a   coloro   che,   avendo   i   requisiti  richiesti,  intendono,
singolarmente  ovvero  riuniti  in  consorzi  o  cooperative,  sia  a
proprieta'  indivisa  che  a  proprieta'  individuale,  acquistare  o
costruire le abitazioni".
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "Le  domande  per  la  concessione  dei  mutui,  corredate  da  una
relazione   contenente   l'indicazione  e  le  caratteristiche  delle
abitazioni  da  acquistare  o da costruire, debbono essere presentate
non  oltre  il  31  dicembre  1965  ad  uno  degli  Istituti indicati
nell'articolo 4.
  L'Istituto,    qualora    ritenga    la   domanda   meritevole   di
considerazione,  invita  il  richiedente a presentare, se trattasi di
nuova costruzione, il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di
spesa particolareggiato ovvero, se trattasi di acquisto di abitazione
gia'  costruita  o in corso di costruzione, la pianta dell'abitazione
stessa  con  l'indicazione  del  prezzo  di acquisto od una relazione
sulle  caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  godere dei
benefici previsti dal presente titolo.
  Saranno  preferite,  in  ordine di presentazione, le domande che si
riferiscano  a  costruzioni  nell'ambito  dei  piani di zona previsti
dalla  legge  18  aprile  1962,  n.  167, e che abbiano i prezzi meno
elevati in relazione ai limiti stabiliti nel decreto del Ministro per
i  lavori  pubblici  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 8. Altri
criteri   preferenziali,   subordinatamente  ai  due  precedentemente
indicati,  potranno  essere  stabiliti con decreto del Ministro per i
lavori pubblici".
  All'articolo 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Per  ottenere  l'erogazione  del  contributo  di cui al precedente
articolo  6,  gli  Istituti  indicati nell'articolo 4 debbono inviare
all'Ufficio del Genio civile territorialmente competente:
    a)  se  trattasi  di  nuove  costruzioni,  dopo l'ultimazione dei
lavori,  gli  elaborati  del  progetto esecutivo di cui al precedente
articolo ed il relativo contratto di mutuo;
    b)   se  trattasi  di  abitazione  da  acquistare  ai  sensi  del
precedente  articolo  4,  la  pianta  dell'abitazione  stessa  ed  il
relativo contratto di mutuo;
    c)  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei prescritti
requisiti  da  parte  dei  destinatari  delle  abitazioni di cui alle
lettere a) e b) del precedente articolo 9.
  Gli   Uffici  del  Genio  civile  accertano  la  rispondenza  delle
abitazioni  alle  caratteristiche  di cui al precedente articolo 8 ed
agli  elaborati  di  progetto,  nonche'  il  possesso  da  parte  dei
mutuatari  dei  requisiti  richiesti  e trasmettono al Provveditorato
regionale   alle  opere  pubbliche  la  domanda  di  concessione  del
contributo  munita  di  un  certificato  di regolare esecuzione delle
costruzioni   ovvero  per  le  abitazioni  di  cui  al  punto  b)  un
certificato di conformita' ai citati requisiti".
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "E'  vietata  la  locazione,  da  parte  delle  imprese di cui alla
lettera  c)  dell'articolo  9,  degli  appartamenti  costruiti con le
agevolazioni di cui al presente titolo. Le abitazioni costruite dalle
stesse  imprese  possono  essere  vendute  a  persone  non  aventi  i
requisiti  previsti  dall'articolo 8, purche' il costruttore rinunci,
per  la  parte  che  si riferisce alle abitazioni di cui trattasi, al
mutuo contratto con le agevolazioni di cui al presente titolo.
  Gli  assegnatari  e  gli  acquirenti  devono  occupare  gli alloggi
personalmente  o  a  mezzo  del  coniuge o di parenti fino al secondo
grado,  per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o
dell'acquisto.  Per  lo stesso periodo di tempo e' ad essi vietata la
locazione o la alienazione dell'alloggio.
  L'accertamento  dell'avvenuta  indebita  locazione o alienazione e'
demandato  al  provveditore  regionale  alle opere pubbliche. Di tale
accertamento  sara'  data comunicazione all'interessato, all'Istituto
mutuante e alle autorita' finanziarie competenti.
  La  locazione  o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio,
quando  sussistano  gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal
provveditore  regionale  alle opere pubbliche, sentita la Commissione
regionale  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  19  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  maggio  1964,  n. 655. Allo stesso
provveditore compete ogni altra declaratoria o decisione in materia".
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
  "ART.  12-bis. - L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8
e  12  importa  la  risoluzione  di  diritti  del  contratto di mutuo
contemplato  all'articolo  4  della  presente legge e la decadenza da
ogni altro beneficio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 novembre 1965

                               SARAGAT

                                          MORO - MANCINI - PIERACCINI
                                               - COLOMBO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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