Legge Ordinaria n. 118 del 01/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1965 n. 64)
Operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai
militari  della  Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964
fino  a  tutto  il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del
decreto-legge  11  novembre 1964, n. 1120, non convertito in legge, e
del  decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 12 novembre
1964, n. 279.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 19685

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)