Legge Ordinaria n. 1187 del 13/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1965 n. 277)
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  di  lire  8.600.000  a  favore  del Comitato
internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n.
800, e' elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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