Legge Ordinaria n. 12 del 03/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1965 n. 38)
Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  casi  in  cui  il  Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli
Scambi  di  Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani
in  Tunisia,  effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi
con  decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771,
abbia  dichiarati  illegittimi  i  provvedimenti  di  liquidazione  e
confisca  adottati  dalle  autorita'  francesi in Tunisia a carico di
cittadini  italiani,  questi  ultimi,  qualora,  ai sensi del decreto
legislativo  6  aprile  1948,  n.  521,  abbiano  beneficiato  di  un
provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in
esecuzione  del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme
loro  riconosciute  dal  lodo  stesso,  nonche' la reintegrazione del
complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed
attualmente  in  possesso  del Governo italiano, nello stato in cui i
beni  stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per
quanto  attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni, La
facolta'  concessa con le disposizioni di cui al presente articolo e'
estesa  anche  ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note
italo-francesi sopra citati.
 

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