Legge Ordinaria n. 1200 del 27/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1965 n. 279)
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'esecuzione di opere portuali sono autorizzate le spese di:
    15 miliardi nell'esercizio 1965;
    15 miliardi nell'esercizio 1966;
    15 miliardi nell'esercizio 1967;
    15 miliardi nell'esercizio 1968;
    15 miliardi nell'esercizio 1969.
  Dette somme saranno iscritte per lire 10 miliardi annui nello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori pubblici in
ciascuno degli esercizi dianzi indicati.
  All'onere  di  lire  10  miliardi relativo all'esercizio 1965 si fa
fronte   mediante   riduzione  del  fondo  iscritto  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in
corso.
  In  ciascuno  degli  esercizi  indicati  nel  presente articolo, il
Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato  a  contrarre mutui con il
Consorzio  di  credito  per le opere pubbliche per un ricavo netto di
lire  5  miliardi.  Per  l'anno 1965, il mutuo comprendera', oltre al
ricavo  netto  di cui sopra, la somma per interessi ed oneri relativi
allo stesso esercizio.
  Il  netto ricavo di cui sopra sara' portato in ciascun esercizio ad
incremento  degli stanziamenti indicati nel precedente secondo comma.
Il  Ministro  per  il  tesoro  6 autorizzato a provvedere, con propri
decreti, negli esercizi dal 1965 al 1969, alle variazioni di bilancio
conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.
 

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