Legge Ordinaria n. 1204 del 19/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1965 n. 280)
Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria e artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  settimo,  il  decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della
legge  13  marzo  1958,  n.  165, sono rispettivamente sostituiti dai
seguenti "Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in
ordine  di  merito  e  in  numero non superiore a quello dei posti da
conferire,  i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame
una  votazione,  non  inferiore  a  otto decimi con non meno di sette
decimi  in  ciascuna  di  esse,  ed  una  votazione  complessiva  non
inferiore a settantacinque centesimi.
  Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine
di  merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i
concorrenti  che  abbiano  riportato  una  votazione  complessiva non
inferiore a settantacinque centesimi.
  La  tabella  per  la  valutazione  dei  titoli  e'  predisposta dal
Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito
il  parere  della  competente  sezione  del Consiglio superiore della
pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio
e, di cultura".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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