Legge Ordinaria n. 1206 del 27/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 novembre 1965 n. 280)
Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella D annessa
alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e' elevato a 12.
  In  corrispondenza  di ogni impiegato che consegna la promozione in
applicazione  del  comma  precedente  e  fino alla sua cessazione dal
servizio  e'  mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di
cui  alla  tabella  C  annessa  alla legge 22 luglio 1961, n. 628, un
posto  di  qualifica  corrispondente a quella rivestita anteriormente
alla promozione e un posto della qualifica iniziale.
  Nei  confronti  dei  rimanenti  impiegati  appartenenti al ruolo ad
esaurimento  resta  fermo il disposto dello ultimo comma dell'art. 23
della legge precitata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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