Legge Ordinaria n. 1213 del 04/11/1965 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1965 n. 282)
Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Presupposti e finalita' della legge

  Lo  Stato  considera  il  cinema mezzo di espressione artistica, di
formazione   culturale,  di  comunicazione  sociale  e  ne  riconosce
l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di
distribuzione  e di programmazione di film sono ritenute di rilevante
interesse generale.
  Pertanto lo Stato:
    a)   favorisce  il  consolidarsi  dell'industria  cinematografica
nazionale nei suoi diversi settori;
    b)  promuove  la  struttura industriale a partecipazione statale,
assicurando  che  sia  di integrazione all'industria privata ed operi
secondo criteri di economicita';
    c)  incoraggia  ed  aiuta  le  iniziative  volte  a valorizzare e
diffondere  il  cinema  nazionale con particolare riguardo ai film di
notevole interesse artistico e culturale;
    d)  assicura,  per  fini culturali ed educativi, la conservazione
dei  patrimonio  filmico  nazionale  e la sua diffusione in Italia ed
all'estero;
    e)  cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e
ricerche nel settore cinematografico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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