Legge Ordinaria n. 123 del 11/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1965 n. 66)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1,
concernente  la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento
delle  medie  e  piccole  industrie  manifatturiere,  con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 4: nel primo comma, lettera b), le parole: "ed anche
con  assunzione  del  mandato  di alienarle a condizioni determinate"
sono  sostituite  con  le  altre:  "nonche' assunzione del mandato di
alienare  tali azioni e partecipazioni a condizioni determinate"; nel
secondo   comma,   le   parole:   "puo'  anche  essere  convenuta  la
costituzione  di  privilegi  sugli  impianti e macchinari a norma del
decreto   legislativo   1   ottobre   1947,   n.  1075  e  successive
modificazioni" sono sostituite con le altre:
    "potra'  anche essere convenuta la costituzione del privilegio di
cui  al  decreto legislativo 1 ottobre 1947, numero 1075 e successive
modificazioni".
  All'articolo 5: nel primo comma, dopo le parole:
  "In  caso  di"  e'  soppressa  la  parola: "gravi"; dopo le parole:
"l'Istituto mobiliare italiano" sono inserite le altre: "sempre salva
la  facolta'  di esperire le procedure previste dalle leggi vigenti";
le  parole:  "sono  sciolti  i relativi Consigli di amministrazione e
Collegi  sindacali" sono sostituite con le altre: "decadono i normali
organi  di  amministrazione  e  di  controllo  e  restano  sospese le
funzioni  delle  Assemblee,  le  quali  potranno essere convocate dal
commissario per le deliberazioni ritenute indilazionabili";
  nel  terzo  comma,  la  parola:  "Impossibile" e' sostituita con la
parola:  "inattuabile";  l'ultima  parte,  dalle parole: "su conforme
parere",  fino  alla  fine,  e'  sostituita  con  le seguenti parole:
"sentito il parere dell'Istituto mobiliare italiano, puo' provocare i
provvedimenti  previsti  dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267,
ovvero la liquidazione dell'impresa".
  All'articolo  6:  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente comma: "Le
agevolazioni  fiscali  di  cui  sopra  sono  applicabili  anche  alle
operazioni  ed  atti  che  dovranno  essere  effettuati  dalle  ditte
finanziate  in  esecuzione dei provvedimenti di riassetto economico e
tecnico  ai  quali  siano  subordinati  gli  interventi  ai sensi del
precedente articolo 4".
  All'articolo 7: nel secondo comma, dopo le parole:
  "compresi  gli  oneri  per",  e' inserita l'altra: "ammortamenti" e
dopo le parole: "sulle eventuali giacenze di fondi", sono inserite le
altre:  "nonche'  le  coperture  degli  eventuali sbilanci e dei loro
interessi".
  All'articolo  8:  nel  secondo  comma,  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "e per i pagamenti dei relativi interessi"; dopo il
secondo  comma,  e' inserito il seguente: "Nel caso di incapienza del
Fondo,  gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento
delle  obbligazioni  sono  posti  alle relative scadenze a carico del
bilancio dello Stato"; nel terzo comma, le parole:
  "senza  ulteriore  responsabilita' dell'Istituto mobiliare italiano
per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di
cui  all'articolo  2"  sono  sostituite  con  le altre: "sempre senza
responsabilita'  dello  Istituto  mobiliare  italiano  per  i  minori
recuperi  in  confronto  dell'ammontare  dei conferimenti di cui agli
articoli 2 e 3".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                     MORO - COLOMBO -
PIERACCINI - TREMELLONI
LAMI - STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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