Legge Ordinaria n. 1244 del 31/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1965 n. 287)
Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge  29 luglio 1949, n. 474, modificato con
legge 4 agosto 1955, n. 683, e' ulteriormente modificato come segue:
  "Oltre  ai  raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo
18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472,
e  successive  modificazioni,  le  cartelle ed obbligazioni fondiarie
possono  essere  raggruppate  in  titoli  multipli di 200, 400, 1000,
2000, 4000, 10.000 e 20.000 di esse".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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