Legge Ordinaria n. 125 del 25/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1965 n. 68)
Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'amministrazione  del  Pio  Istituto  di Santo Spirito ed Ospedali
Riuniti  di  Roma  e'  affidata  ad  un  Consiglio di amministrazione
composto del presidente e di otto consiglieri.
  Il  presidente  e  i  consiglieri  durano  in  carica cinque anni e
possono essere confermati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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