Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1309 del 04/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1965 n. 305)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione, della imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti modificazioni: Nell'articolo 3, alla voce: "ex. 646 - Peli fini non nominati ne' compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria", la misura dell'addizionale speciale e' ridotta, dal 7,80 per cento al 4 per cento. E' aggiunto, in fine all'articolo 3, il seguente comma: "Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal comma precedente nella misura del 4 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti di impiego". L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e' dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi e trapunte di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento. Tale addizionale e' dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte. A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto, la loro esclusiva responsabilita' alle intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio, dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attivita' da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attivita' stessa viene svolta e la loro potenzialita' ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicita' della dichiarazione stessa nonche' un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attivita' di filatura. Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento debbono esibire alle intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati. Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attivita' diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi, ovvero il venditore di esse e' tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 o la quota integrativa del 3,80 per cento, nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, commisurate rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto, del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento. Nel primo comma dell'articolo 5 alla lettera a), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in quantita' superiore al 10 per cento esclusi i materassi e le trapunte di lana"; alla lettera b), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in quantita' superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti"; alla lettera c), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in quantita' superiore al 10 per cento". Nell'ultimo comma dell'articolo 5, dopo la parola "restituzione" sono soppresse le parole "all'esportazione" e dopo le parole "si applicheranno" sono inserite le parole "per i prodotti esportati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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