Legge Ordinaria n. 1309 del 04/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1965 n. 305)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118,
recante  la sospensione, della imposta di fabbricazione sui filati di
lana  e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale
sull'entrata  per  le  materie prime tessili di lana, con le seguenti
modificazioni:

  Nell'articolo  3,  alla voce: "ex. 646 - Peli fini non nominati ne'
compresi  altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di
castoro e di nutria", la misura dell'addizionale speciale e' ridotta,
dal 7,80 per cento al 4 per cento.
  E' aggiunto, in fine all'articolo 3, il seguente comma:
  "Le  imprese  che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono
alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26
novembre  1957,  n.  1153,  sono  tenute  ad  assolvere l'addizionale
speciale  prevista  dal comma precedente nella misura del 4 per cento
sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita
del  prodotto  ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto
di slanatura ai reparti di impiego".
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  "L'addizionale  speciale  prevista dal precedente articolo 3 non e'
dovuta  quando  le  materie  prime  tessili  ivi  contemplate vengano
acquistate  nel  territorio  dello  stato od importate dall'estero da
imprese  produttrici  di  feltri battuti o di materassi e trapunte di
lana   ovvero  da  ditte  che  producono  filati  diversi  da  quelli
contemplati  dal  precedente articolo 1, contenenti lana in quantita'
non  superiore  al  10  per  cento. Tale addizionale e' dovuta invece
nella  misura  del  4  per cento quando l'impresa industriale destini
dette  materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero,
alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte.
  A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto, la loro
esclusiva   responsabilita'  alle  intendenze  di  finanza,  per  gli
acquisti   nel   territorio,   dello   Stato,   o  alla  Dogana,  per
l'importazione  dall'estero, l'attivita' da esse esercitata indicando
gli  stabilimenti o laboratori in cui l'attivita' stessa viene svolta
e  la  loro  potenzialita' ed allegando a tale dichiarazione, qualora
non  si  tratti  di amministrazioni dello Stato, un certificato della
Camera   di   commercio,   industria   ed   agricoltura,   nella  cui
circoscrizione   l'impresa   ha   la   propria  sede,  attestante  la
veridicita'  della  dichiarazione  stessa  nonche' un certificato del
competente  Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante
che l'impresa interessata non esercita l'attivita' di filatura.
  Allo  stesso  scopo  i  fabbricanti che producono filati contenenti
lana  in quantita' non superiore al 10 per cento debbono esibire alle
intendenze  di  finanza  per  gli acquisti nel territorio dello Stato
delle  materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o
alla  Dogana  per  l'importazione  dall'estero  delle  stesse materie
prime,  apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici
delle  imposte  di  fabbricazione  dal  quale  risulti  che  la ditta
interessata esercita la produzione di tali filati.
  Qualora  le  materie  prime tessili acquistate nel territorio dello
Stato  o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente
articolo,  vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella
produzione  di  manufatti  diversi da quelli contemplati dallo stesso
primo  comma ovvero vendute ad imprese esercenti attivita' diverse da
quelle  indicate  nel  comma  medesimo, colui che utilizza le materie
prime  per i detti impieghi, ovvero il venditore di esse e' tenuto ad
assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 o
la  quota  integrativa  del 3,80 per cento, nel caso in cui sia stata
corrisposta   l'aliquota   ridotta   del  4  per  cento,  commisurate
rispettivamente  al  prezzo  all'ingrosso  all'atto, del passaggio al
reparto   d'impiego   ovvero  al  prezzo  di  vendita  effettivamente
praticato,  mediante  emissione  di  fattura  o  di altro equivalente
documento.
  Nel  primo  comma  dell'articolo  5 alla lettera a), dopo la parola
"crini"  sono  inserite  le  parole "in quantita' superiore al 10 per
cento esclusi i materassi e le trapunte di lana";
  alla lettera b), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in
quantita' superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti";
  alla lettera c), dopo la parola "crini" sono inserite le parole "in
quantita' superiore al 10 per cento".
  Nell'ultimo  comma  dell'articolo  5, dopo la parola "restituzione"
sono  soppresse  le  parole  "all'esportazione"  e dopo le parole "si
applicheranno" sono inserite le parole "per i prodotti esportati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
COLOMBO - PIERACCINI -
LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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