Legge Ordinaria n. 1314 del 29/11/1965 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1965 n. 308)
Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  di  spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26
luglio  1965,  n.  969,  e'  aumentata,  per  gli interventi previsti
dall'articolo  1  della  legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle
aziende  agricole  danneggiate da calamita' naturali e da eccezionali
avversita'  atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire
10.000  milioni  in  ragione  di  lire  3000  milioni per l'esercizio
finanziario 1965 e di lire 7000 milioni per l'esercizio 1966.
  Il  secondo  comma  dell'articolo  1 della legge 21 luglio 1960, n.
739, e' cosi' modificato:
  "Possono  altresi' essere concessi contributi per la ricostituzione
dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso
per  effetto  della  perdita  del prodotto o del danno sofferto dalle
colture  e  dagli  allevamenti,  anche  quando le aziende non abbiano
subito danni nelle strutture fondiarie".
 

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