Legge Ordinaria n. 1369 del 06/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1965 n. 317)
Introduzione dei registratori nel processo penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  496  del  Codice  di  procedura penale e' aggiunto il
seguente:
                            Art. 496-bis.
                       (Uso dei registratori)

  Nei  dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di
appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su
domanda  del  pubblico  ministero  o  di  alcuna delle parti private,
dispone,  sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le
dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto
o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
  Le   registrazioni,  racchiuse  in  apposite  custodie  numerate  e
sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
  Ciascuna  custodia  deve  essere,  a  sua  volta,  racchiusa  in un
involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome
della   persona  o  delle  persone,  alle  quali  si  riferiscono  le
dichiarazioni registrate.
  Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di
farsi assistere da personale ausiliario.
  La   registrazione  delle  dichiarazioni  sopra  indicate  mediante
apparecchi  non  elimina  l'obbligo  del  cancelliere  di redigere il
verbale ai sensi dell'articolo 495.
  Tale  verbale  fa  prova nel caso che le registrazioni disposte non
abbiano,  per  qualsiasi  motivo,  avuto  effetto  ovvero  non  siano
chiaramente intellegibili.
 

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