Legge Ordinaria n. 1373 del 06/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1965 n. 318)
Applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine del collocamento in ruolo speciale transitorio degli insegnanti ciechi di musica e canto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  professori  di  educazione  musicale e di canto corale ciechi in
servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo
speciale  transitorio  di  cui  all'articolo 20 della legge 28 luglio
1961, n. 831, con decorrenza dal 1 gennaio 1965.
  Gli  aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida
ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianita' di
servizio  di  almeno  tre  anni con qualifica annuale non inferiore a
valente.
  Nell'applicazione  della presente legge il Ministero della pubblica
istruzione  assegnera',  ove  possibile,  posti  di ruolo agli aventi
diritto  nel  Comune  e subordinatamente nella Provincia di residenza
dei medesimi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1.965

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: REALE
 

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