Legge Ordinaria n. 1374 del 06/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1965 n. 318)
Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Le   disposizioni   del   terzo   comma  dell'articolo  1  del  regio
decreto-legge  11  ottobre  1934,  n. 1844, convertito nella legge 18
aprile  1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a
favore  dell'Ente  nazionale  di lavoro per i ciechi, successivamente
prorogate  fino  al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo
                                 del

  Capo  provvisorio  dello  Stato  4  novembre 1947, n. 1456, e delle
leggi  11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre
1960,  n. 1217, hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al
31 dicembre 1969.
 

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