Legge Ordinaria n. 1375 del 10/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1965 n. 318)
Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata,  dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1970, la efficacia
delle  disposizioni  della  legge  23  maggio  1952,  n.  630  ed  e'
autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  un  miliardo e cento milioni, da
ripartire  in ragione di 100 milioni per l'anno finanziario 1965 e di
200  milioni  per  ciascuno  degli  anni finanziari dal 1966 al 1970,
compreso,  per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice
intesa   ad   assicurare   la   difesa   del   patrimonio  artistico,
bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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