Legge Ordinaria n. 1379 del 06/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1965 n. 319)
Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche
ed  alle  prestazioni  accessorie  delle  societa'  concessionarie di
servizi  telefonici  sono  esenti  da  ogni tassa e imposta indiretta
sugli affari.
  In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici,
a   decorrere  dal  1  gennaio  1966,  sono  tenute  a  corrispondere
all'Erario  un'imposta  annua  di abbonamento in ragione di lire 5,50
per  ogni  cento  lire  dell'ammontare  dei corrispettivi dei servizi
telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.
  Nella  predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al
regio   decreto-legge   30   novembre  1937,  n.  255,  e  successive
modificazioni.
  L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta
di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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