Legge Ordinaria n. 1394 del 17/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1965 n. 321)
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli
immobili  adibiti  ad  uso  di  albergo,  pensione  o  locanda,  gia'
prorogata  dall'articolo  1  del  decreto-legge  23 dicembre 1964, n.
1357,   convertito   nella   legge   19  febbraio  1965,  n.  33,  e'
ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)