Legge Ordinaria n. 1395 del 17/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1965 n. 321)
Proroga di talune disposizioni in tema di locazione di immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia'
prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n.
1356,   convertito   nella  legge  19  febbraio  1965,  n.  30,  sono
ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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