Legge Ordinaria n. 1416 del 23/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1965 n. 325)
Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3
e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine,
di  cinque  anni,  previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono
fissate al 31 dicembre 1967.
 

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