Legge Ordinaria n. 1418 del 23/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1965 n. 325)
Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n.
1331, e' sostituito dal seguente:
  "All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge si
fara'  fronte  a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione
della  spesa  del Ministero della sanita' per il periodo 10 luglio-31
dicembre  1964  e  del  capitolo  n. 1.328 del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli
per gli esercizi finanziari successivi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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