Legge Ordinaria n. 1441 del 06/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1966 n. 3)
Istituzione di una indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  dell'Ispettorato  generale dell'aviazione civile e a
quello  comunque  impiegato  nei  servizi  dell'aviazione civile, che
presta  la  propria attivita' negli aeroporti, e' dovuta, per le sole
giornate  di  effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennita'
giornaliera  di  lire  550,  in  luogo  della partecipazione a titolo
gratuito  alle  mense  di  servizio di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7
ottobre 1957, n. 969.
  L'indennita'  predetta  sara'  corrisposta  dal giorno successivo a
quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a
titolo gratuito alle mense di servizio.
  L'indennita'  stessa  non  e'  cumulabile  con  il  trattamento  di
missione.
 

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