Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1463 del 30/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1966 n. 7)
Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S. dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.
Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S. dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e' modificato come segue: "Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 34 ingegneri, non oltre 80 geometri, non oltre 15 disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non oltre 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui all'articolo 4. Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori della autostrada e per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori stessi, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano. La retribuzione e' fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato. Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti. Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto. I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE
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