Legge Ordinaria n. 1464 del 30/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1966 n. 7)
Modifiche all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  massimo  complessivo  dei  mutui che l'Azienda nazionale
autonoma   delle   strade   e'   autorizzata  a  contrarre  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  24  luglio  1961,  n.  729,  per  la
costruzione  dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria, e' elevato da
lire 180 miliardi a lire 260 miliardi.
  Il  maggiore  importo  di  lire 80 miliardi e' ripartito negli anni
1966,  1967  e 1968 nella misura di lire 20 miliardi per il 1966 e di
lire  30  miliardi  per  ciascuno degli anni 1967 e 1968, in aggiunta
agli  importi  gia' previsti nel secondo comma del citato articolo 15
per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.
  Ai   mutui  contratti  in  applicazione  della  presente  legge  si
estendono  le  disposizioni  contenute nell'ultimo comma dello stesso
articolo 15.
 

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