Legge Ordinaria n. 15 del 05/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1965 n. 40)
Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  insegnanti  elementari  del  ruolo speciale per l'insegnamento
della  lingua  italiana  nelle  scuole  elementari  di lingua tedesca
possono  essere  trasferiti,  su  domanda,  a posti del ruolo normale
della  stessa  o  di  altra Provincia, dopo una permanenza di quattro
anni nel ruolo di provenienza.
  Il   trasferimento   verra'   disposto  sulla  base  delle  vigenti
disposizioni di legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 febbraio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: REALE
 

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