Legge Ordinaria n. 156 del 05/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1965 n. 73)
Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246,
e' sostituito dal seguente:
  "Le   dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  a  norma  degli
articoli  6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con
una  o  piu'  deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da
notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque, spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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