Legge Ordinaria n. 1560 del 30/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1966 n. 28)
Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonche' all'altro
personale  della  stessa  Forza armata indicato nella tabella annessa
alla  presente  legge,  che  per  causa di sinistro marittimo abbiano
perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli
strumenti  nautici,  scientifici o chirurgici di loro proprieta' sono
corrisposte,  a  domanda,  le indennita' per ciascun titolo stabilite
nella predetta tabella.
  Le indennita' suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la
perdita  sia  avvenuta  in una destinazione a terra per circostanza o
evento di servizio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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