Legge Ordinaria n. 158 del 11/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1965 n. 73)
Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  previsti  dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio
1963,  n.  15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in
essi  indicate  sono  fissati  al  30  giugno  1965, fermi restando i
criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                  MORO - DELLE FAVE -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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