Legge Ordinaria n. 170 del 18/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1965 n. 77)
Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e
fino  al  31  dicembre 1967, salvo quanto e' stabilito nel successivo
art.  3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di
lire  20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000;
nonche'  alle  tasse sulle concessioni governative nella misura fissa
di lire 2.000:
    a)  le  trasformazioni  di  societa' regolarmente costituite alla
data di entrata in vigore della presente legge in societa' di diverso
tipo;
    b)  le  fusioni  di  societa'  di qualunque tipo, anche quelle in
forma  cooperativa,  regolarmente  esistenti  alla data di entrata in
vigore  della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di
una  societa'  nuova,  sia  mediante  l'incorporazione  di una o piu'
societa' in altra gia' esistente;
    c)  le  concentrazioni  di  aziende  sociali  effettuate anziche'
mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre
societa' esistenti o da costituire;
    d)  i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare
le  fusioni  o  le  concentrazioni ed in occasione di queste, purche'
siano   sottoscritti   entro   un  anno  dalla  data  delle  relative
deliberazioni  e siano di importo non superiore al maggior patrimonio
netto  risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali
redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.
  I  diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui
al  presente  articolo  saranno  forfettariamente  precetti  in  lire
10.000.
  Alle  operazioni previste nel primo comma del presente articolo non
si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 29 della legge 5
marzo 1963, n. 246.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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