Legge Ordinaria n. 218 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1965 n. 87)
Provvedimenti per l'edilizia popolare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di
alloggi  popolari  finanziati  ai sensi delle, leggi 4 marzo 1952, n.
137  e  successive  modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n.
626  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, 9 agosto 1954, n.
640,  1 agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962,
n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, e' autorizzata la spesa di lire 17
miliardi.
  La  somma  di  lire  17  miliardi  di cui al comma precedente sara'
iscritta  nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
lavori  pubblici  in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario
1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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