Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 220 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1965 n. 88)
Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638.
Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638.
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali: 40 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 20 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 17 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950; 13 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952; 9 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954; 7 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955; 3 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958; 2 per cento, se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960. Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1 gennaio 1962.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)