Legge Ordinaria n. 228 del 22/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1965 n. 91)
Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  a  due  anni  dall'entrata  in vigore della presente legge il
limite  di  eta' stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952,
n.  989,  per  la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio
permanente  effettivo  ai  concorsi  per  il  reclutamento  nel grado
iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                     MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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