Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 229 del 26/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1965 n. 91)
Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato.
Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di eta' ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 marzo 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - REALE TAVIANI - TREMELLONI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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