Legge Ordinaria n. 235 del 06/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1965 n. 94)
Modifica all'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma dell'articolo 143 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, e' cosi' modificato:
  "I  periodi  minimi  di comando prescritti dagli articoli 38, 109 e
118  non  sono richiesti fino al 31 dicembre 1957, per la valutazione
degli  ufficiali  dell'Esercito  in servizio permanente effettivo, in
ausiliaria  e  nella  riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla
legge  9  maggio  1940,  n.  370, e successive modificazioni, non era
prescritto il compimento di periodi di comando".

  La  presente  legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 aprile 1965

                               SARAGAT

                                                     MORO - ANDREOTTI

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: REALE
 

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