Legge Ordinaria n. 321 del 30/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1965 n. 101)
Modifiche alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  3: della legge 27, maggio 1961, n.
465, e' sostituito dal seguente:
  "Al personale di, cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio,
nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri
almeno  dalla  sede  del  circolo  stesso  o dalla sede della zona di
appartenenza,  per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene
corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:
                                        Fra              Fra
                                      le ore 6         le ore 22
                                      e le 22           e le 6
                                        lire             lire

Agenti tecnici superiori, agenti
  tecnici  di  prima  e  seconda
  classe,  capi operai ed operai
  permanenti  e  temporanei   di
  prima categoria...............        120              250
Rimanente personale.............        105              225".

  L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio
1961 e' sostituito dal seguente:
  "Al   personale   motociclista   ed   all'eventuale  accompagnatore
incaricati  della  ricerca  rimozione  dei  guasti lungo le linee, e'
attribuito  un  compenso  di  lire 150 per ogni giorno nel quale, per
almeno due ore, sono applicati in detto incarico".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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