Legge Ordinaria n. 331 del 30/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1965 n. 103)
Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  di  eta'  per la cessazione dal servizio permanente dei
sottufficiali  del  ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, di cui
alla  tabella  A  annessa  alla  legge  18  ottobre 1962, n. 1499, e'
elevato ad anni 51.
 

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