Legge Ordinaria n. 334 del 06/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1965 n. 103)
Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Al medico incaricato e' corrisposto dal Ministero della sanita' un
compenso  mensile  di  importo  non superiore allo stipendio iniziale
previsto per il personale statale con coefficiente 402.
  Detto  compenso  verra'  corrisposto  nella  misura di lire 30.000,
qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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