Legge Ordinaria n. 335 del 06/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1965 n. 103)
Proroga degli incarichi triennali di insegnamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fermo  restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
2  luglio  1961,  n. 831, gli incarichi triennali di insegnamento con
scadenza  al  30  settembre 1965 sono prorogati per l'anno scolastico
1965-66.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 aprile 1960

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

                                                 Visto,            il
Guardasigilli: REALE
 

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