Legge Ordinaria n. 344 del 15/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1965 n. 105)
Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituito dal seguente:
  "I  fondi comunque affiniti alla Cassa depositi e prestiti potranno
essere  impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e
con l'assenso del Ministro per il tesoro:
    a)  in  prestiti  a  Comuni, Province, loro consorzi, consorzi di
bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario;
    b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
    c)  in  cartelle  di  credito  fondiario,  agrario  o  di credito
comunale e provinciale;
    d) in obbligazioni di Enti ai cui capitale la Cassa partecipi per
legge;
    e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;
    f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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