Legge Ordinaria n. 449 del 21/04/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1965 n. 126)
Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  diplomi  di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di
Stato  e  da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso
ai  pubblici  impieghi  nei  limiti e alle condizioni stabilite dalla
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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